Le parole del diritto: solidarietà

maggio 03, 2017
post è tratto da Diritto Privato. Una conversazione” - Il Mulino
Pietro Rescigno, Giorgio Resta, Andrea Zoppini.


Nel linguaggio tradizionale del civilista la «solidarietà» rappresenta un modo di essere del rapporto obbligatorio, quando nella situazione debitoria o creditoria si trovi una pluralità di soggetti. Quello dei debitori o creditori «in solido» è senza dubbio un fenomeno importante; tuttavia, la rinnovata attenzione per tale vocabolo travalica l’accezione civilistica più tradizionale e mette in primo piano altre dimensioni. È innanzitutto con la nozione costituzionale che una qualsiasi riflessione sui profili giuridici della solidarietà è oggi destinata a misurarsi: una nozione che riassume, ma al tempo stesso trascende, la beneficenza, l’assistenza, tutte quelle virtù che spesso condensiamo nell’espressione «altruismo» e che contrapponiamo, anche a scopo di classificazione di istituti giuridici, ad «egoismo». 

Questa è forse una definizione vaga e approssimativa del termine «solidarietà», che tuttavia rispecchia il linguaggio abituale e la comune mentalità, e che per questo non può essere trascurato nell’interpretazione dei testi normativi.


Nella Carta costituzionale la menzione della solidarietà si trova in una delle norme d’apertura della Carta, quella in cui è racchiuso il principio della tutela dei diritti fondamentali del singolo anche nelle formazioni sociali ove si sviluppa la sua personalità. Si legge poi in questo art. 2 che l’ordinamento richiede a ciascuno dei consociati l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Vista dal legislatore costituente la solidarietà si specifica dunque in questi tre momenti.

Nella norma successiva, la Costituzione insiste nella distinzione e nell’accostamento: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di fatto allo sviluppo della persona. La riforma costituzionale del 2001 ridisegnando i rapporti tra Stato e minori realtà territoriali, accostando il concetto di solidarietà al principio di sussidiarietà. Si evoca dunque la solidarietà con riguardo alla possibilità, o alla necessità, che lo Stato intervenga a sostenere le realtà minori – anzi tutto le regioni – quando non siano in grado di assolvere a determinate funzioni.

Nella Carta europea dei diritti fondamentali, la solidarietà ricorre in un elenco pieno di enfasi, insieme a termini come dignità, libertà, eguaglianza, cittadinanza, giustizia. Sotto il profilo della solidarietà, la Carta europea contempla anche la famiglia, in una norma che fa riferimento alla conciliazione della vita personale con quella professionale e lavorativa. La parola «solidarietà», che ci accoglie quasi sulla soglia della Costituzione e ritorna in una riforma qualificante del nostro sistema costituzionale, nelle mani del legislatore sovranazionale assume dunque un ruolo onnicomprensivo, destinata com’è ad abbracciare una congerie indiscriminata di istituti e fenomeni nati e sviluppati, sul piano storico e su quello positivo, non da esigenze solidaristiche, bensì da situazioni di conflitto e di scontro anche aspro.

La parola solidarietà non poteva mancare nella regolamentazione del volontariato, nata soprattutto dall’esigenza di un trattamento di favore dal punto di vista fiscale e tributario. Il discorso non può non approdare al codice civile. Qui non si parla espressamente di «spirito di solidarietà»: e però gli interpreti del codice hanno utilizzato questa formula per qualificare le azioni e i motivi che portino il soggetto ad attribuzioni di ricchezza del tutto disinteressate a beneficio non già di determinate persone, ma di generiche categorie di persone.

L’ultimo comma dell’art. 1900 stabilisce che l’assicuratore non possa comunque esimersi da responsabilità per fatti dannosi posti in essere per «dovere di solidarietà umana». Tra le fonti sovranazionali e costituzionali, nelle leggi speciali e nello stesso codice civile, è questa l’unica disposizione positiva in cui la solidarietà si trovi associata a un aggettivo tanto arioso, forse il più rassicurante di tutti: solidarietà non nell’ambito della classe, e nemmeno in funzione di un’almeno parziale rimozione delle diseguaglianze, ma nascente – semplicemente – dalla comune condizione di uomini. Nascosta e quasi annidata tra le più umili del codice civile, questa norma ci ricorda il concetto più elementare che dovrebbe esser presente nel discorso del giurista e in particolare del cultore del diritto privato: quello, appunto, della solidarietà umana.